Cassazione: il costo della polizza assicurativa connessa al finanziamento rientra nelle spese di cui tener conto per la determinazione del tasso usuraio

19/01/2019

ImageLa I Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 9298 del 16 aprile 2018 ha ribadito che il costo della polizza assicurativa fatta sottoscrivere al cliente contestualmente alla concessione del finanziamento ed accessoria allo stesso, è compreso nel concetto di spesa di cui all'art. 644 del Codice Civile e deve quindi essere computato nel calcolo del tasso d'interesse ai fini della determinazione di un eventuale tasso usuraio.

Nel caso specifico la Cassazione ha disposto la nullità del contratto di finanziamento per superamento del c.d. tasso soglia.

L'ordinanza rileva incidentalmente inoltre che "la polizza assicurativa non era affatto nell'interesse dell'assicurato, bensì della finanziatrice, posto che essa era la beneficiaria della prestazione economica per l'ipotesi di avveramento dell'area contrattuale." Tale pratica è assai comune tra le imprese di credito al consumo e comporta per il finanziato un indubbio svantaggio. Esso è gravato dall'onere della polizia ma nel caso di mancato rimborso del prestito a causa di perdita del posto di lavoro, la compagnia assicurativa pagherà l'importo alla società finanziatrice surrogandosi nella posizione di credito nei confronti del lavoratore e quindi si rivarrà sullo stesso pignorandogli il TFR (trattamento di fine rapporto).