Commento a sentenza di assoluzione per fatti di bancarotta.

22/01/2019

ImageRecentemente l'Avv. Massella ha patrocinato un cliente in un procedimento penale di fronte al Tribunale di Pordenone per fatti di bancarotta, sia semplice che fraudolenta, patrimoniale e documentale, ottenendo una sentenza assolutoria su tutti gli otto i capi di imputazione contestati dal pubblico ministero e conseguentemente il rigetto delle richieste della parte civile di condanna al risarcimento del danno nella misura di 3.650.000 euro.
Di seguito i punti salienti della sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone.
La contestata tardiva redazione dei bilanci non integra la fattispecie della bancarotta semplice documentale per irregolare tenuta della contabilità. I bilanci, infatti, non rientrano nella categoria della contabilità, quanto piuttosto nelle comunicazioni sociali, dirette a terzi estranei all'amministrazione dell'impresa e quindi senza funzioni di controllo interno alla società.


Anche le asserite sopravvalutazioni di rimanenze, qualora sussistenti, comunque non costituiscono irregolare tenuta della contabilità, potendo piuttosto integrare falso in bilancio e, in tal caso, andrebbe comunque dimostrato il nesso causale tra il falso ideologico e l'evento "dissesto della società," nella fattispecie rimasto indimostrato.
La rinuncia a crediti maturati a seguito di finanziamenti ad una società controllata, poi, a differenza di altri crediti vantati verso soggetti terzi, non può essere ritenuta causa di dissipazione del patrimonio sociale riguardando un credito vantato verso una società interamente partecipata dalla stessa creditrice e quindi lo scopo della rinuncia avrebbe la funzione di coprirne le perdite.
Infine, la concessione, quale terzo datore da parte della società fallenda, di un'iscrizione ipotecaria come garanzia reale per un mutuo fondiario contratto da una controllante, essendo un'operazione infragruppo con un vantaggio compensativo per la società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo cui appartiene, non può integrare la condotta distrattiva o dissipatrice del patrimonio sociale.


Nel caso di specie, la garanzia era rivolta all'ottenimento di un finanziamento da parte del socio di controllo e la liquidità ricavatane era funzionale alla realizzazione di un piano industriale, a sua volta funzionale alla liquidazione del patrimonio immobiliare, contribuendo così a compensare lo stato di illiquidità in cui si trovava la società fallenda.
Pertanto tra la concessione dell'ipoteca e il corrispettivo vantaggio di aumentare la liquidità, vi era con alta probabilità la proporzione sinallagmatica richiesta dalla giurisprudenza quale scriminante dell'operazione infragruppo (vedi Cass. Pen. Sez. V, sent. n.48518 del 6.10.11).


Il Tribunale di Pordenone ha riconosciuto, invece, la responsabilità della bancarotta in capo all'amministratore coimputato condannato a quattro anni di reclusione, il quale aveva ricevuto dalla proprietà l'incarico di gestire le attività immobiliari in corso ed aveva invece agito distraendo le risorse sociali a proprio esclusivo vantaggio.

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