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Lavoratori dello spettacolo – per i rapporti di lavoro autonomo privi del carattere della continuita’ non sussiste l’obbligo di comunicazione al centro per l’impiego

Con un’importante sentenza pubblicata il 4.12.2025, il Tribunale di Verona – Sezione Lavoro ha
annullato l’ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato del Lavoro nei confronti di una società
organizzatrice di eventi, sanzionata per non aver comunicato al centro dell’impiego i rapporti di
lavoro autonomo instaurati con i lavoratori dello spettacolo.
Il Tribunale di Verona – Sezione Lavoro, in accoglimento della tesi difensiva sostenuta in giudizio
dallo Studio Legale Massella, ha accertato che la natura “coordinata e continuativa” del rapporto
di lavoro autonomo rappresenta un presupposto essenziale ed ineludibile per la sottoposizione dei
datori di lavoro all’obbligo di preventiva comunicazione. I rapporti di lavoro autonomo
caratterizzati dalla occasionalità e comunque dalla discontinuità delle prestazioni non sono invece
oggetto di comunicazione preventiva.

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